Dal 01/01/2018 sono stati elevati i limiti di fatturato al di sotto dei quali le farmacie accedono alle agevolazioni in materia di sconti e trattenute SSN e di onorario della distribuzione per conto (DPC) dei medicinali.
All’interno della legge 172/2017 – collegata alla Finanziaria 2018 e pubblicata sulla GU n.284 del 5 dicembre u.s. – è contenuta l’attesa rivalutazione dei limiti di fatturato SSN che danno diritto alle agevolazioni in materia di sconti e trattenute applicati dalla farmacie a favore del SSN.
In particolare, a decorrere dal 01 gennaio 2018 i limiti suddetti passano:
- da 387.342,67 euro a 450.000,00 euro per le farmacie rurali sussidiate.Le farmacie rurali sussidiate che non superano tale limite hanno, quindi, diritto a pagare uno sconto forfettario del 1,5% ex legge 662/96 e s.m.i in sostituzione degli sconti per fascia di prezzo e sono esentate dalla trattenuta aggiuntiva del 2,25% ex legge 135/2012
- da 258.228,45 euro a 300.000,00 euro per le altre farmacie.Le farmacie che non superano tale limite hanno quindi diritto a pagare importi ridotti del 60% rispetto agli sconti per fasce di prezzo normalmente previsti ex legge 662/96 e s.m.i e sono esentate dalla trattenuta aggiuntiva del 2,25% ex legge 135/2012.
Le nuove misure si applicano a partire dal 1 gennaio 2018 utilizzando, di anno in anno, come riferimento il fatturato SSN dell’anno precedente.
Il gestionale Farmaline ha adeguato le tabelle alla nuova normativa con l’aggiornamento programmi 769 .
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